Art. 78

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Salvo quanto è disposto dall', ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese. Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 78 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo