Art. 1

In vigore dal 29 ago 2017
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte settima, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . In ogni Comune sede di Consiglio notarile è stabilito un archivio notarile distrettuale, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma. Nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile. Fino a tanto che non sarà possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che già vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante. La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-1

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Art. 1 Nuovo ordinamento degli archivi notarili. — Testo vigente | Portale Normativo