Art. 6

In vigore dal 12 nov 1924
Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonché alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennità spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1924. Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili è per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal 1° gennaio 1924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennità o corresponsione di capitale. Tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l'anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. Entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi i contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza. Il fondo dei sopravanzi non può esercitare presso la cassa di previdenza la facoltà concessa dall' della legge 12 dicembre 1907, n. 755. I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto. Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. Nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo