Art. 1
In vigore dal 8 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e 3 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l' del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sull'ordinamento degli archivi notarili;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle modificazioni alla circoscrizione notarile;
Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, che determina il numero e la residenza dei notai nel territorio della Repubblica;
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Enna in data 11 dicembre 1954, con la quale si chiede la separazione del distretto di Enna da quello di Caltanissetta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
Considerato che ogni circoscrizione territoriale di tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel Comune ove ha. sede il tribunale, e che al distretto notarile di Enna è assegnato il prescritto numero di 15 notai onde può farsi luogo alla chiesta separazione e, conseguentemente, alla istituzione del Collegio e del Consiglio notarile nonché dell'Archivio notarile distrettuale di Enna;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
Il distretto notarile di Enna è separato da quello di Caltanissetta e nel distretto medesimo sono costituiti il Collegio e il Consiglio notarile, nonché l'Archivio notarile distrettuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-25;281#art-1