Art. 13

In vigore dal 12 nov 1924
Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvederà sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennità di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio. Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione nè ad indennità di quiescenza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-13

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Art. 13 Nuovo ordinamento degli archivi notarili. — Testo vigente | Portale Normativo