Art. 10

In vigore dal 1 mar 1924
Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che già sono investiti del grado. I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e, successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato. I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti. I posti di archivista saranno conferiti con preferenza, agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sarà fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione. I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo C. La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo A sarà stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianità, e, in caso di pari stipendio e di pari anzianità, dall'età. Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo C e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-10

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