Art. 10
In vigore dal 1 mar 1924
Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che già sono investiti del grado.
I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e, successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti.
I posti di archivista saranno conferiti con preferenza, agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sarà fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.
I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo C.
La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo A sarà stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianità, e, in caso di pari stipendio e di pari anzianità, dall'età.
Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo C e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-10