Art. 12
In vigore dal 1 mar 1924
Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denominazione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col 1° gennaio 1924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per età e salute, sia per capacità e per condotta a disimpegnare ancora le mansioni stesse.
La nomina non potrà avvenire se non su parere favorevole della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione o di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.
Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di età, essere nominati in ruolo, sarà corrisposta una indennità in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un'annata del salario precedentemente goduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-12