Art. 12

In vigore dal 1 mar 1924
Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denominazione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col 1° gennaio 1924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per età e salute, sia per capacità e per condotta a disimpegnare ancora le mansioni stesse. La nomina non potrà avvenire se non su parere favorevole della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione o di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili. Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di età, essere nominati in ruolo, sarà corrisposta una indennità in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un'annata del salario precedentemente goduto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-12

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