Art. 17
In vigore dal 1 mar 1924
Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.
Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2° dell' della tariffa medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-17