Art. 20
In vigore dal 2 dic 1959
Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili è stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L. 50.
Per coloro che prendono parte a più concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa è ridotta a L. 30 per ciascun posto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento".
- La L. 14 ottobre 1959, n. 937, nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-20