Art. 22

In vigore dal 1 mar 1924
Sono abrogate le disposizioni degli , n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio. Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento notarili, che disciplinano l'uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari. A questo effetto i notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perché siano numerati e firmati, i fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell'archivio continuerà a tenere il registro prescritto dall'art. 74 del regolamento notarile, in cui dovrà soltanto prendere nota, con le modalità nell'articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati. La presente disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1924.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-22

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Art. 22 Nuovo ordinamento degli archivi notarili. — Testo vigente | Portale Normativo