Art. 18
In vigore dal 1 giu 1948
Per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione è dovuto all'archivio il diritto fisso di L. 2, in esso compreso quello stabilito nell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il diritto fisso stabilito dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, per la richiesta di ogni operazione, e' elevato a L. 15".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-18