Art. 21

In vigore dal 1 mar 1924
Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che è stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-21

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