Art. 29
In vigore dal 1 mar 1924
Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le ulteriori norme necessarie per la sua esecuzione.
Le norme anzidette e i decreti, di cui agli saranno emanate di concerto col Ministro per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 13. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3138#art-29