Art. 2

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 29 ago 2017
Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall', quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti . Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.
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