REGIO DECRETO·n. CCCXLVII·15 settembre 1902
Che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria.
Vigente dal 16 ottobre 1902 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2La scuola ha per scopo di fornire insegnamenti artistici applicati specialmente alle arti
Art. 3Il corso della scuola si compie in quattro anni. Potrà essere istituito un quinto anno fac
Art. 4Alla scuola sono annessi, per le esercitazioni pratiche degli allievi, un laboratorio d'in
Art. 5Per essere ammessi alla scuola i giovani debbono provare di aver compiuto il 12° anno di e
Art. 6Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commerci
Art. 7L'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto di sei membri
Art. 8Il presidente del consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro di agricoltura,
Art. 9Il consiglio direttivo si aduna ordinariamente una volta al mese nel periodo in cui la scu
Art. 10Alle adunanze del consiglio direttivo interviene il direttore della scuola, con voto consu
Art. 11Le attribuzioni del consiglio direttivo sono le seguenti: a) Compilare ed inviare al Minis
Art. 12Nessuno storno da un capitolo all'altro del bilancio preventivo e nessun prelevamento dal
Art. 13Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola sarà determinato da una pian
Art. 14Il direttore e gli insegnanti della scuola saranno nominati dal ministro di agricoltura, i
Art. 15Spetta al direttore della scuola: a) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni del cons