Art. 5

In vigore dal 31 ott 1902
Per essere ammessi alla scuola i giovani debbono provare di aver compiuto il 12° anno di età e di avere la licenza della 3ª elementare. Potranno essere ammessi allievi che, non possedendo la licenza elementare inferiore, si assoggettino ad un esame di ammissione secondo i programmi per la licenza della 3ª elementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-5

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