Art. 6
In vigore dal 31 ott 1902
Al mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lire 2,500, il comune di Fano con lire 2,600 e la provincia di Pesaro con lire 720.
Il comune fornisce inoltre gratuitamente il locale alla scuola e provvede alle spese di conservazione di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-6