Art. 11

In vigore dal 31 ott 1902
Le attribuzioni del consiglio direttivo sono le seguenti: a) Compilare ed inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente; b) Compilare entro il mese di febbraio il consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporsi, coi relativi documenti contabili, all'approvazione come sopra; e) Provvedere all'erogazione dei fondi destinati alla scuola in base agli stanziamenti del bilancio; d) Sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le eventuali modificazioni ai programmi d'insegnamento ed agli orari; e) Nominare nei limiti della pianta organica il personale amministrativo ed inserviente della scuola; f) Proporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio l'eventuale licenziamento del direttore e del personale insegnante della scuola; g) Deliberare sul licenziamento del personale amministrativo e di servizio e sugli altri provvedimenti disciplinari per il personale tutto della scuola: h) Deliberare sulle punizioni degli allievi a norma del regolamento di cui all'; i) Nominare le commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza; k) Presentare entro il mese di ottobre di ogni anno a tutti gli enti contribuenti una relazione particolareggiata sull'andamento morale didattico ed economico della scuola durante l'anno precedente con documenti statistici sulle iscrizioni e sulla frequenza degli alunni, sui lavori da essi eseguiti e sul risultato degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-11

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