Art. 12
In vigore dal 31 ott 1902
Nessuno storno da un capitolo all'altro del bilancio preventivo e nessun prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, potranno essere fatti senza l'approvazione preventiva del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Nessuno impegno di spesa eccedente il bilancio potrà essere reso esecutivo senza l'approvazione come sopra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-12