Art. 17
In vigore dal 31 ott 1902
Ai giovani che avranno compiuto l'intero corso della scuola sarà rilasciato, in seguito ad esame, un certificato di licenza firmato dal presidente del consiglio direttivo e dal direttore della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-17