Art. 17
17 / 18In vigore dal 31 ott 1902
Ai giovani che avranno compiuto l'intero corso della scuola sarà rilasciato, in seguito ad esame, un certificato di licenza firmato dal presidente del consiglio direttivo e dal direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-17