Art. 18

In vigore dal 31 ott 1902
Con regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902. Reg. 6. Atti del Governo a f. 72. Beretta. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-18

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