Art. 18
In vigore dal 31 ott 1902
Con regolamento da approvarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1902.
Reg. 6. Atti del Governo a f. 72. Beretta.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Baccelli.
Storico versioni
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