Art. 13
In vigore dal 31 ott 1902
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola sarà determinato da una pianta organica che sarà approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sentito il consiglio direttivo.
La pianta organica verrà annessa al regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-13