Art. 8

In vigore dal 31 ott 1902
Il presidente del consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti del consiglio stesso. Egli rappresenta la scuola ed ha l'alta sorveglianza sull'andamento di essa. In questa mansione può essere coadiuvata da un consigliere da lui designato.
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