Art. 3

In vigore dal 31 ott 1902
Il corso della scuola si compie in quattro anni. Potrà essere istituito un quinto anno facoltativo per completare la istruzione pratica degli allievi. Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti: disegno geometrico ed ornamentale, disegno applicato ai lavori di falegname, di ebanista, di fabbro ferraio ecc., modellazione elementare applicata ai vari mestieri e modellazione ornamentale per terre cotte artistiche. Ai detti insegnamenti potranno essere aggiunti altri sopra proposta del consiglio direttivo e coll'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Gli insegnamenti saranno svolti secondo i programmi e gli orari da approvarsi dal predetto Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-3

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Art. 3 Che istituisce in Fano una scuola d'arte applicata all'industria. — Testo vigente | Portale Normativo