Art. 4

In vigore dal 31 ott 1902
Alla scuola sono annessi, per le esercitazioni pratiche degli allievi, un laboratorio d'intaglio in legno ed ebanisteria ed uno per le terre cotte. Gli insegnamenti della scuola e le esercitazioni pratiche di laboratorio hanno luogo di sera. È però in facoltà del consiglio direttivo di istituire corsi diurni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-4

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