Art. 9
In vigore dal 31 ott 1902
Il consiglio direttivo si aduna ordinariamente una volta al mese nel periodo in cui la scuola rimane aperta e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure su domanda di due consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri di esso.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Nei casi di assenza del presidente il consiglio è presieduto dal consigliere a ciò delegato dal presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-9