Art. 7
In vigore dal 31 ott 1902
L'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto di sei membri, due nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, tre dalla giunta comunale di Fano ed uno dalla deputazione provinciale di Pesaro.
Avranno diritto ad avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola quegli altri enti i quali concorressero nelle spese di mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire 500.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-7