Art. 14
In vigore dal 31 ott 1902
Il direttore e gli insegnanti della scuola saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso o su proposta del consiglio direttivo.
Delle commissioni di concorsi per la nomina del personale insegnante farà parte un delegato del consiglio direttivo.
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