Art. 15
In vigore dal 31 ott 1902
Spetta al direttore della scuola:
a) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni del consiglio direttivo in quanto riflettano l'andamento della scuola;
b) di vegliare al buon andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori ed al regolare funzionamento dei vari servizi;
c) di sorvegliare sotto la sua responsabilità, l'opera del personale insegnante e di quello amministrativo e di servizio, lo svolgimento dei programmi e quello delle esercitazioni pratiche dei laboratori, riferendo periodicamente al consiglio direttivo o quante volte il bisogno lo richieda;
d) di presentare ogni anno al consiglio direttivo una relazione particolareggiata, fornita di dati statistici, sull'andamento morale, didattico e disciplinare della scuola, dei laboratori e di ogni servizio inerente alla scuola stessa.
Inoltre il direttore provvede a supplire gli insegnanti assenti e cura la scrupolosa applicazione delle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-15