Art. 16
In vigore dal 31 ott 1902
Il direttore della scuola, coadiuvato dal personale di amministrazione, deve tenere un registro inventario del materiale, suppellettili e libri di pertinenza della scuola. Nessuna variazione dell'inventario potrà farsi senza l'approvazione del consiglio direttivo ratificata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Gli oggetti stessi saranno, mediante estratti dell'inventario generale, dati in carico agli insegnanti, ai capi dei laboratori ed agli altri funzionari che sono chiamati direttamente responsabili della loro conservazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-15;347#art-16