REGIO DECRETO·n. LXXXVI·15 marzo 1896
Che istituisce una scuola serale e domenicale di arti e mestieri in Salerno.
Vigente dal 31 marzo 1896 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA Viste le deliberazion
Art. 2La scuola è destinata a fornire insegnamenti elementari di scienze e di arti a coloro che
Art. 3Il corso della scuola si compie in un triennio. In essa vengono impartiti i seguenti inseg
Art. 4Per l'ammissione al primo corso della scuola, l'allievo deve esibire un certificato di esa
Art. 5Alla scuola di arti e mestieri potrà essere annesso un corso preparatorio di un anno, in c
Art. 6Nel corso preparatorio saranno insegnate le seguenti materie: italiano, aritmetica, callig
Art. 7Un mese dopo l'apertura dei corsi della scuola nessun allievo potrà esservi ammesso, salvo
Art. 8L'anno scolastico comincia il primo ottobre e finisce il quindici luglio. Il primo aprile
Art. 9La spesa per l'annuo mantenimento della scuola è fissata in lire 6,550, ed è sostenuta dal
Art. 10La scuola è governata da un consiglio direttivo composto di due delegati del Governo, di u
Art. 11Il consiglio si aduna ordinariamente ogni mese, e straordinariamente tutte le volte che il
Art. 12Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) Compila il regolamento interno dell
Art. 13La nomina dei professori della scuola è riserbata al Governo, dal quale sarà fatta col mez
Art. 14Spetta al direttore di eseguire le deliberazioni del consiglio, così per la parte didattic
Art. 15I professori esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigil