Art. 8

In vigore dal 15 apr 1896
L'anno scolastico comincia il primo ottobre e finisce il quindici luglio. Il primo aprile cessa l'orario invernale ed entra in vigore l'orario estivo. Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali, e la domenica in ore diurne. La durata complessiva delle lezioni non sarà minore di due ore e mezzo, per ciascun giorno nell'orario invernale, e di due ore nell'orario estivo, e sarà sempre di tre ore la domenica. Il primo anno di corso della scuola è comune alle due sezioni: in esso s'insegnano la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria, la calligrafia e il disegno: nel secondo e terzo anno della sezione meccanica s'insegnano la geometria e il disegno geometrico, la fisica e la chimica, la meccanica e il disegno di macchine e la tecnologia, nel secondo e terzo anno della sezione ornamentale s'insegnano i varii rami di disegno e la modellazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo