Art. 4

In vigore dal 15 apr 1896
Per l'ammissione al primo corso della scuola, l'allievo deve esibire un certificato di esame, felicemente subito, della terza classe elementare, da rilasciarsi dal direttore o dall'insegnante d'una scuola pubblica, e dimostrare di avere età non inferiore a dodici anni compiuti. Deve presentare inoltre una dichiarazione dei genitori, dalla quale risulti ch'egli lavora in qualche officina, o che intende avviarsi ad un'arte. In mancanza del certificato di cui sopra, l'allievo che chiede di essere ammesso al primo corso, dovrà sottoporsi ad un esame sulle materie della terza classe elementare. Per l'ammissione al secondo o terzo corso, l'allievo sarà sottoposto ad un esame sulle materie dell'anno precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-4

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