Art. 9

In vigore dal 15 apr 1896
La spesa per l'annuo mantenimento della scuola è fissata in lire 6,550, ed è sostenuta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire 2,500, dal comune per lire 2,260, dalla provincia per lire 1,140, dalla camera di commercio per lire 650. I contributi dei varii enti verranno depositati nella cassa di risparmio od in altro istituto di credito locale, che farà il servizio di cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-9

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