Art. 14
In vigore dal 15 apr 1896
Spetta al direttore di eseguire le deliberazioni del consiglio, così per la parte didattica, come per la parte amministrativa; sorvegliare l'andamento e la disciplina della scuola, e provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico.
Il direttore convoca ogni mese, sotto la sua presidenza, il consiglio dei professori per intendersi sullo svolgimento dei programmi, sul profitto e sulla disciplina degli allievi.
Il direttore applica le pene disciplinari agli allievi fino allo allontanamento dalla scuola per la durata non maggiore di giorni cinque. Ogni altro provvedimento più grave è riservato al consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-14