Art. 15

In vigore dal 15 apr 1896
I professori esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la immediata vigilanza del direttore. Ciascuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto, una nota di merito, che sarà scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami finali.
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