Art. 17

In vigore dal 15 apr 1896
La commissione esaminatrice sarà presieduta dal presidente o da un membro del consiglio all'uopo delegato, e sarà composta dal direttore della scuola, dall' insegnante della materia su cui versa l'esame e da un altro professore della scuola. Allo esame di licenza dovrà prender parte tutto il corpo insegnante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-17

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