Art. 19
In vigore dal 15 apr 1896
Alla fine di ogni anno scolastico il consiglio direttivo, sulla proposta del corpo insegnante, tenuto conto dei risultati degli esami, potrà assegnare agli allievi meritevoli premi in libretti di cassa di risparmio, o in oggetti utili per l' esercizio dell'arte o del mestiere cui l'allievo si applica.
Alla distribuzione dei premi saranno invitate le autorità locali, ed in questa occasione saranno esposti i lavori di disegno e di modellazione fatti dagli allievi durante l'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-19