Art. 20

In vigore dal 15 apr 1896
Il Ministero d' agricoltura, industria e commercio ha facoltà di far visitare la scuola dagli ispettori delle industrie e dello insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia, e di sospendere temporaneamente o definitivamente il suo sussidio, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente statuto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti. Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti nei capitoli 65 e 66 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio in corso e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1896. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1896. Reg. 205. Atti del Governo a r. 75. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. COSTA. Guicciardini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-20

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