Art. 16

In vigore dal 15 apr 1896
Nella prima quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e nella seconda quindicina di settembre gli stessi esami per coloro, che per giustificato impedimento non avessero potuto presentarsi nel mese di luglio, o che non fossero stati approvati. Nella seconda quindicina di settembre hanno pure luogo gli esami di ammissione alla scuola. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami di licenza si estenderanno alle materie insegnate nè tre anni di corso, ma specialmente su quelle dell'ultimo anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-16

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