Art. 11

In vigore dal 15 apr 1896
Il consiglio si aduna ordinariamente ogni mese, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo stimi necessario. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e non saranno valide se non intervengono almeno tre consiglieri. Le deliberazioni saranno firmate dal presidente, dal segretario e dal consigliere più anziano. In caso di parità di voti, non sarà presa alcuna deliberazione, e la proposta dovrà rimettersi in discussione nella tornata che segue immediatamente. Qualora si verifichi di nuovo parità di voti, sarà preponderante il voto del presidente. La sede del consiglio è annessa ai locali della scuola, dove sarà tenuto l'archivio, e si conserveranno i registri delle deliberazioni ed i bilanci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-11

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