Art. 11
In vigore dal 15 apr 1896
Il consiglio si aduna ordinariamente ogni mese, e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo stimi necessario.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e non saranno valide se non intervengono almeno tre consiglieri.
Le deliberazioni saranno firmate dal presidente, dal segretario e dal consigliere più anziano.
In caso di parità di voti, non sarà presa alcuna deliberazione, e la proposta dovrà rimettersi in discussione nella tornata che segue immediatamente. Qualora si verifichi di nuovo parità di voti, sarà preponderante il voto del presidente.
La sede del consiglio è annessa ai locali della scuola, dove sarà tenuto l'archivio, e si conserveranno i registri delle deliberazioni ed i bilanci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-11