Art. 10
In vigore dal 15 apr 1896
La scuola è governata da un consiglio direttivo composto di due delegati del Governo, di un delegato della provincia, di due delegati del comune e di un delegato della camera di commercio.
Il direttore della scuola fa parte del consiglio con solo voto consultivo, ed ha l'ufficio di segretario.
I membri del consiglio durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio sceglie ogni anno nel proprio seno il presidente.
In mancanza del presidente, il consigliere più anziano per età ne assumerà le funzioni.
Storico versioni
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