Art. 13
In vigore dal 15 apr 1896
La nomina dei professori della scuola è riserbata al Governo, dal quale sarà fatta col mezzo di concorsi banditi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ovvero sulla proposta del consiglio direttivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-13