Art. 12
In vigore dal 15 apr 1896
Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) Compila il regolamento interno della scuola e lo sottopone all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
b) Designa all'approvazione del Ministero quello fra gli insegnanti al quale debba essere affidata la direzione della scuola, il cui incarico dura un triennio, e può essere confermato;
c) Procede alla nomina degli inservienti;
d) Propone all'approvazione del Ministero i programmi d' insegnamento e gli orari con la relativa distribuzione delle materie;
e) Forma ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il presuntivo dell'anno seguente, e li trasmette al Ministero per l'approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-12