Art. 7

In vigore dal 15 apr 1896
Un mese dopo l'apertura dei corsi della scuola nessun allievo potrà esservi ammesso, salvo al consiglio la facoltà di prorogare detto termine per altri quindici giorni quando vi siano motivi che giustifichino il ritardo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-7

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