Art. 2

In vigore dal 15 apr 1896
La scuola è destinata a fornire insegnamenti elementari di scienze e di arti a coloro che intendono applicarsi alle arti ornamentali od alle industrie fabbrili e meccaniche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-03-15;86#art-2

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Art. 2 Che istituisce una scuola serale e domenicale di arti e mestieri in Salerno. — Testo vigente | Portale Normativo