DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 41·25 gennaio 1991
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Vigente dal 15 febbraio 1991 27 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione accordo-collettivo-nazionale-medici-art-48-l-833-del-1978Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 1Campo di applicazioneArt. 2Istituzione e riorganizzazione dei serviziArt. 3IncompatibilitàArt. 4Graduatorie e conferimento degli incarichiArt. 5Massimale orarioArt. 6Comitato consultivo di U.S.L.Art. 7Comitato consultivo regionaleArt. 8Commissione regionale di disciplinaArt. 9Istituzione, durata e funzionamento dei comitati e della commissione di disciplina. Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici.Art. 10Cessazione e sospensione dall'incaricoArt. 11Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compensoArt. 12Organizzazione dei turni di guardia medicaArt. 13Compiti ed obblighi del medicoArt. 14Attività di coordinamento delle UU.SS.LL.Art. 15Rapporti tra medici di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorioArt. 16Sostituzioni e conferimento di incarichi provvisoriArt. 17Trattamento economicoArt. 18Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichiArt. 19Aggiornamento professionale obbligatorioArt. 20Quote sindacaliArt. 21Diritti sindacaliArt. 22Emergenza sanitariaArt. 23Commissione professionaleArt. 24Rapporti tra il medico di guardia e la dirigenza sanitaria della U.S.L.Art. 25Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazioneArt. 26Durata dell'accordo