Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 10

Cessazione e sospensione dall'incarico

In vigore dal 2 mar 1991
1. L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa: a) per compimento del 65› anno di età; b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'; c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; e) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente ; f) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni; g) per inidoneità psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato; h) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'. 2. Il medico è sospeso dal servizio senza diritto a compensi per: a) provvedimenti della commissione di cui all'; b) sospensione dall'albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-10

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