Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978

Art. 3

Incompatibilità

In vigore dal 2 mar 1991
1. Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 500 e 266 scelte; b) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; c) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato; d) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; e) operi come dipendente o in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le strutture sopra indicate svolgano unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attività iniettoria e/o di prelievo; f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. L'esercizio dell'attività di cui al presente accordo non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attività risultino coincidenti. 3. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico. 4. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui all', l'espletamento di un incarico minimo di dodici ore settimanali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-3

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